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La radioattività nelle acque destinate al consumo umano è disciplinata dal D.Lgs. 28/2016.
Il decreto stabilisce valori di parametro per la dose totale indicativa da consumo di acqua pari a 0,1 mSv/anno, per la concentrazione di trizio pari a 100 Bq/l e per la concentrazione di radon disciolto pari a 100 Bq/l.
La dose è una grandezza che non si può misurare, ma si deve calcolare a partire dalla concentrazione di tutti gli elementi radioattivi presenti nell'acqua stessa.
Si tratta di una procedura lunga e onerosa ma il decreto stesso prevede di poter effettuare una prima analisi di screening misurando l’attività alfa totale e beta totale.
Solo nel caso in cui queste analisi forniscano concentrazioni superiori ai livelli di screening stabiliti (0,1 Bq/l per l'attività alfa totale e 0,5 Bq/l per l'attività beta totale) occorre procedere ad analisi di approfondimento per identificare i radionuclidi presenti nell’acqua.
Le prime analisi di approfondimento sono quelle volte ad identificare gli isotopi dell'uranio (U-234 e U-238). Le concentrazioni derivate per questi isotopi, quelle cioè che causerebbero una dose di 0,1 mSv/anno se nell’acqua fosse presente il solo radionuclide, sono di 2,8 Bq/l per l'U 234 e 3 Bq/l per l'U-238.
Il trizio è un radioisotopo sia di origine naturale che artificiale. La Regione Piemonte ha stabilito che la misura del Trizio nelle acque destinate al consumo umano non è necessaria, in quanto, da misure ambientali effettuate in precedenza, le concentrazioni sono molto inferiori al livello di riferimento stabilito dal decreto. Infatti l'assenza di impianti nucleari in funzione sul nostro territorio limita enormemente il rilascio di trizio in ambiente e il trizio misurato è solo quello di origine naturale.
Il D.Lgs. 28/2016 disciplina per la prima volta a livello normativo anche la concentrazione di radon disciolto nelle acque destinate al consumo umano. Viene stabilito un valore di parametro pari a 100 Bq/l, ma un livello di riferimento pari a 1000 Bq/l, superato il quale l’adozione di provvedimenti correttivi e di misure cautelative è giustificata da motivi di protezione radiologica.
Per la descrizione completa si rimanda alla scheda metadati
La radioattività nelle acque destinate al consumo umano è disciplinata dal D.Lgs. 28/2016.
Il decreto stabilisce valori di parametro per la dose totale indicativa da consumo di acqua pari a 0,1 mSv/anno, per la concentrazione di trizio pari a 100 Bq/l e per la concentrazione di radon disciolto pari a 100 Bq/l.
La dose è una grandezza che non si può misurare, ma si deve calcolare a partire dalla concentrazione di tutti gli elementi radioattivi presenti nell'acqua stessa.
Si tratta di una procedura lunga e onerosa ma il decreto stesso prevede di poter effettuare una prima analisi di screening misurando l’attività alfa totale e beta totale.
Solo nel caso in cui queste analisi forniscano concentrazioni superiori ai livelli di screening stabiliti (0,1 Bq/l per l'attività alfa totale e 0,5 Bq/l per l'attività beta totale) occorre procedere ad analisi di approfondimento per identificare i radionuclidi presenti nell’acqua.
Le prime analisi di approfondimento sono quelle volte ad identificare gli isotopi dell'uranio (U-234 e U-238). Le concentrazioni derivate per questi isotopi, quelle cioè che causerebbero una dose di 0,1 mSv/anno se nell’acqua fosse presente il solo radionuclide, sono di 2,8 Bq/l per l'U 234 e 3 Bq/l per l'U-238.
Il trizio è un radioisotopo sia di origine naturale che artificiale. La Regione Piemonte ha stabilito che la misura del Trizio nelle acque destinate al consumo umano non è necessaria, in quanto, da misure ambientali effettuate in precedenza, le concentrazioni sono molto inferiori al livello di riferimento stabilito dal decreto. Infatti l'assenza di impianti nucleari in funzione sul nostro territorio limita enormemente il rilascio di trizio in ambiente e il trizio misurato è solo quello di origine naturale.
Il D.Lgs. 28/2016 disciplina per la prima volta a livello normativo anche la concentrazione di radon disciolto nelle acque destinate al consumo umano. Viene stabilito un valore di parametro pari a 100 Bq/l, ma un livello di riferimento pari a 1000 Bq/l, superato il quale l’adozione di provvedimenti correttivi e di misure cautelative è giustificata da motivi di protezione radiologica.
Per la descrizione completa si rimanda alla scheda metadati